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Lo studio in affitto esclude l'IRAP
Cassazione N. 10271 e N. 10295 del 10 maggio 2011
21/05/2011

Sono molti i professionisti italiani alle prese con l'Imposta sul Reddito delle Attività Produttive (IRAP). Recentemente sono state emanate due nuove sentenze della Corte di Cassazione secondo le quali ai piccoli professionisti spetta il rimborso dell'IRAP quando, oltre a mancare un'autonoma organizzazione, hanno lo studio in affitto.

Due sentenze della Suprema Corte - la numero 10271 e la numero 10295 - aiutano i professionisti a ottenere il rimborso anche nel caso di mancata proprietà dello studio. Questo perché, come espresso in sentenza, l'esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata.

C'è da precisare che il requisito della autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente è responsabile dell'organizzazione e non è inserito in strutture organizzative riferibili a responsabilità e interessi altrui, impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione o si avvale in modo non occasionale di lavoro altrui. Lavorare in affitto con mezzi contenuti, pertanto, presuppone la possibilità di richiedere il rimborso.

Riferimenti:

- http://www.fiscoediritto.it/page/CORTE-DI-CASSAZIONE---ORDINANZA-10-MAGGIO-20112c-N-10295.aspx

- http://www.fiscoediritto.it/page/CORTE-DI-CASSAZIONE---SENTENZA-10-MAGGIO-20112c-N-10271.aspx

   
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